Che catastrofe… ma io sono assicurato!
Entra in vigore un nuovo obbligo assicurativo per le grandi, medie e piccole aziende. La polizza, introdotta dal Governo con la Legge di Bilancio 2024, riguarda la copertura in caso di disastri “catastrofali” e vuole salvaguardare i beni immobili, mobili e i macchinari che hanno subito danni da eventi legati alle calamità naturali. La legge ha avuto un iter travagliato e potrebbe essere ancora soggetta a varie modifiche, emendamenti o aggiustamenti al vaglio del Parlamento, ma nella sostanza non cambierà la sua forma originale, ovvero l'obbligo assicurativo per le imprese.
Con l'aiuto e la consulenza degli avvocati Alessandro Bugli e Rossella Portaro, professionisti che appartengono allo studio THMR, il più prestigioso ufficio legale italiano in campo assicurativo, questo blog ci introduce nei meandri della direttiva: chi deve assicurarsi, quando e come farlo, quando si viene rimborsati, a quali rischi va incontro chi non rispetta il vincolo governativo.
Un Paese in bilico, un quadro normativo complesso
L’Italia è uno degli Stati europei a maggiore rischio sismico, oltre ad essere soggetto a dissesti idrogeologici: secondo una ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ben il 94% dei comuni italiani sono esposti a frane e alluvioni, oltre all’erosione costiera. Aggrava l'allarme il centro studi di Confindustria: l'associazione degli industriali prevede, che da qui al 2040 oltre un terzo delle PMI (le Piccole Medie Industrie) vadano incontro a perdite vicine al 10% in conseguenza dei rischi delle calamità naturali. Da qui, la necessità di stipulare una polizza che garantisca alle aziende una copertura economica dalle conseguenze di un evento catastrofico, mentre diminuisca gli oneri a carico dello Stato, e di conseguenza dei cittadini.
La base giuridica di questo obbligo è l’articolo 1, commi 101-111, della Legge 213/2023, integrata da successivi decreti (MEF n. 18/2025 e DL 39/2025). A completare il quadro, l’art. 23 della Legge 40/2025 introduce una procedura per la liquidazione anticipata del danno in caso di gravi emergenze. Finora, il Codice Civile (art. 1912) escludeva automaticamente coperture per terremoti o tumulti, salvo patti specifici.
Chi è obbligato ad assicurarsi?
Tutte le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, che hanno sede legale in Italia e quelle estere che risiedono nel nostro Paese. Sono incluse: le imprese individuali, le società di persone e quelle a responsabilità limitata.
Chi è escluso?
Imprese agricole (art. 2135 c.c.) e, in alcuni casi, le aziende che non impiegano beni strumentali (come definiti dall’art. 2424 c.c.).
Quali beni si possono assicurare
Il focus è sui beni materiali utilizzati nell’attività d’impresa, indipendentemente dalla proprietà:
- Terreni (anche parziali o con destinazioni specifiche).
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Fabbricati (incluse strutture, impianti, parti comuni).
- Impianti e macchinari (inclusi quelli elettronici o a controllo numerico).
- Attrezzature industriali e commerciali (strumenti, basamenti e mezzi interni di movimentazione).
Non rientrano nella polizza: merci, veicoli registrati al PRA e coperture per l’interruzione dell’attività.
Questi gli eventi coperti dall'assicurazione:
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Alluvione
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Inondazione
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Esondazione
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Sisma
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Frana
Eventi non coperti dall'assicurazione
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Grandine
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Maremoti
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Eruzioni vulcaniche
Caratteristiche della copertura assicurativa
- Massimali:
fino a 1 milione di euro: copertura totale;
da 1 a 30 milioni: almeno 70%;
oltre 30 milioni: liberamente negoziabili. - Scoperti e franchigie: massimo 15% del danno.
- Esclusioni: atti dolosi, terrorismo, inquinamento.
Derogano dalla possibilità di un rimborso, anche i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Attenzione: per quest'ultimo caso, sono allo studio emendamenti alla legge, correzioni che prevedono di poter avere una assicurazione "catastrofale" anche per gli edifici oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria e condono.
Scadenze per mettersi in regola
- Grandi imprese: 1° aprile 2025 (con tolleranza fino al 1° luglio).
- Medie imprese: 1° ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese: 1° gennaio 2026.
Le polizze già in essere potranno essere aggiornate al primo rinnovo utile dopo la scadenza della proroga.
Sanzioni e liquidazione anticipata
Le imprese non in regola rischiano l’esclusione da incentivi pubblici e agevolazioni, anche in caso di eventi catastrofici. Le compagnie assicurative che rifiutano la copertura possono essere sanzionate con multe fino a 500.000 euro.
In caso di sinistro grave, è possibile richiedere una liquidazione anticipata del 30% del danno stimato, entro 90 giorni dall’evento, con perizia asseverata.
In arrivo un comparatore pubblico
Per rendere più trasparente la scelta delle polizze, IVASS lancerà un portale pubblico per confrontare le offerte assicurative, dove le compagnie saranno obbligate a pubblicare:
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Il DIP (documento informativo precontrattuale).
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Le condizioni di assicurazione.
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Le eventuali esclusioni e limitazioni.
L’obbligo assicurativo per eventi catastrofali rappresenta una svolta per le imprese italiane: non più un'opzione, ma uno strumento di protezione obbligatorio per tutelare persone, strutture e investimenti. Meglio arrivarci preparati, leggendo bene le condizioni, scegliendo la copertura più adatta e adeguandosi ai termini previsti.
Chi vuole avere maggiori informazioni, dissipare incertezze o porre domande, qui sotto trova lo spazio per poter interagire con gli avvocati Bugli e Portaro dello studio legale THMR.